FUNZIONE I - SERVIZI ISTITUZIONALI

SR/sp

Decreto n. 10948

del 22.12.1999

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona approvato con D.R. n. 6435 del 07.10.1994 e pubblicato sulla G.U. n. 250 del 25.10.1994;

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210 recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l’art. 4 relativo al Dottorato di Ricerca;

VISTO il Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca adottato con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;

VISTO il Decreto Rettorale n. 10712 del 20.07.1999 con cui è stato approvato ed emanato il Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Verona;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico in composizione allargata in data 14 dicembre 1999 con cui sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento;

VISTO l'art. 43, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

Per le ragioni addotte in premessa, è approvato ed emanato il Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Verona.

Il suddetto Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Ufficiale.

REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA

PRESSO L’UNIVERSITA’ DI VERONA

Art. 1

ISTITUZIONE

1. L’Università di Verona istituisce corsi di dottorati di ricerca, realizzati interamente dall’Ateneo o in consorzio con altre università o attivando convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione scientifica e culturale, di personale nonché di strutture ed attrezzature idonee.

2. Ciascun soggetto convenzionato con l’Università di Verona così come enunciato nel precedente comma, partecipa finanziariamente, ai sensi di quanto specificato da apposita convenzione, all’erogazione di borse di studio e/o alle spese di funzionamento del dottorato .

3. L’Università di Verona favorisce l’attivazione di dottorati europei previa convenzione con università di altro Paese europeo.

Art. 2

REQUISITI DI IDONEITA’

1. Il Rettore istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca su proposta dei Consigli di Dipartimento, previo parere della Commissione Ricerca e deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione , verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all’attivazione, nonché, previo accertamento del Nucleo di valutazione dell’Ateneo della sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al comma 4.

2. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro.

3. I corsi di dottorato possono essere istituiti con un numero di iscritti non inferiore a tre. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi almeno al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di una aggregazione di più settori.

4. Sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità:

a) la presenza nel Collegio dei docenti di almeno cinque membri scelti tra professori di ruolo e ricercatori, anche non confermati, nell’ambito delle aree scientifiche di riferimento del corso;

b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

c) previsione di un Coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un Collegio di docenti e di Tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nelle aree scientifiche di riferimento del corso;

d) previsione di specifici percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati, anche all’estero.

Art. 3

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’

1. La valutazione di requisiti di cui all’art. 2 è effettuata dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo al momento dell’istituzione di un corso di dottorato nonché all’inizio di ogni anno accademico.

2. Per i compiti di cui al comma 1 il nucleo di valutazione dell’Ateneo può avvalersi del parere di apposite commissioni competenti per aree disciplinari.

3. Il Rettore invia ogni anno al Ministero per la trasmissione all’Osservatorio Nazionale per la valutazione del sistema universitario (ovvero al Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario, dalla data della sua costituzione) la relazione annuale del Nucleo di valutazione dell’Ateneo per gli adempimenti di legge, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico.

Art. 4

OBBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMI DI STUDIO

1. La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all’acquisizione della metodologia della ricerca scientifica; essa comprende l’utilizzo di nuove tecnologie ad esse applicate, ed include eventuali periodi di studio e stage sia all’estero che presso soggetti pubblici o privati, fino ad un massimo del 50% della durata del corso.

2. I Consigli di Dipartimento interessati, dandone preventiva pubblicità nell’ambito della comunità scientifica, al fine di assicurare il più ampio confronto, determinano gli obbiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato. Il Senato Accademico li approva.

3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all’art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all’art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studio può essere concordato tra l’università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

ORGANI DEL DOTTORATO

Sono organi del dottorato:

1) il Coordinatore

2) il Collegio dei docenti.

Il Coordinatore e gli altri membri del Collegio dei docenti non possono svolgere le medesime funzioni in un altro corso di dottorato.

1) Il Coordinatore:

La funzione di Coordinatore viene svolta da un docente di ruolo.

Il Coordinatore:

a) convoca e presiede il Collegio dei docenti, e cura l’esecuzione delle relative delibere;

b) comunica ai dottorandi e all’amministrazione la data di avvio dei corsi;

c) autorizza le richieste dei dottorandi a svolgere periodi di formazione fuori sede non superiori ai sei mesi;

d) comunica tempestivamente all’amministrazione universitaria ogni fatto modificativo dello status del dottorando.

2) Il Collegio dei docenti

E’ composto da almeno cinque membri scelti tra professori di ruolo e ricercatori –anche non confemati- nell’ambito delle aree scientifiche di riferimento del corso. Non possono farne parte i docenti collocati a riposo.

Nel caso di convenzioni con soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 1 punto 1, può essere prevista la nomina, da parte degli Enti interssati, di non più di due componeneti all’interno del Collegio dei docenti.

Il Collegio dei docenti:

a) stabilisce i criteri e le modalità dello svolgimento dei corsi;

b) redige una relazione, da allegare alla tesi finale, che illustri la personalità di ciascun dottorando e l’attività scientifico-formativa svolta durante il corso;

c) autorizza la redazione della tesi finale anche in lingua straniera;

d) autorizza il dottorando che per comprovati motivi non presenti la tesi nei tempi fissati, all’ammissione agli esami previsti per il ciclo successivo;

e) indica le modalità di approfondimento della tesi in caso di non superamento dell’esame finale;

f) predispone la relazione annuale sull’attivià svolta ai fini della valutazione prevista dall’art. 3;

g) propone al Rettore i nomi dei componenti la Commissione esaminatrice dei candidati ai corsi di dottorato di ricerca;

h) propone al Rettore i nomi dei componenti la Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di "Dottore di Ricerca";

i) delibera sulle equipollenza dei titoli accademici conseguiti all’estero, ai soli fini dell’ammissione ai corsi;

j)indica il Tutor che deve seguire l’attività di ricerca del dottorando;

k) autorizza le richieste dei dottorandi a svolgere periodi di formazione fuori sede, superiori ai sei mesi ;

l) autorizza l’eventuale espletamento di attività lavorativa del dottorando purchè queste non compromettano la partecipazione alle attività complessive dei corsi di dottorato;

m) propone ai Consigli di Facoltà interesssati la programmazione dell’attività didattica dei dottorandi;

n) autorizza l’attività assistenziale nell’ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato e solo per le attività indispensabili all’espletamento della tesi del dottorato stesso;

o) propone l’esclusione del candidato dal corso del dottorato nei casi previsti dall’art. 11 punto 4);

p) autorizza il recupero dei periodi di sospensione della frequenza dei corsi.

Art.6

TUTORI

Il Tutore viene designato dal Collegio dei docenti ed ha la finalità di guidare il dottorando nell’attività di ricerca.

Tale incarico può essere svolto da professori e ricercatori di ruolo, anche non confermati e da esperti in materia, anche esterni all’Ateneo.



Art. 7

MODALITA’ DI ACCESSO

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazioni e mobilità. I candidati in possesso di titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno –unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al quale intendono concorrere farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e muniti di dichiarazione di valore dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane.

2. Il bando di concorso per l’ammissione, emanato dal Rettore, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e viene comunicato al MURST.

Il bando di concorso indica:

a) Il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;

b) il numero e l’ammontare delle borse di studio;

c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ;

d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;

e) la lingua/e straniera/e di cui è richiesta la conoscenza.

3. L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una valutazione delle precedenti attività scientifiche e la conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.

In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove.

In caso di diversa valutazione da parte dei Commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato fino a 20 punti per ciascuna prova.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60.

Al termine della prova d'esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

In caso di rinunce degli aventi diritto entro tre mesi dall'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

4. L’esame di ammissione può essere sostenuto anche in lingua straniera su richiesta dell’interessato e previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

Art. 8

COMMISSIONI GIUDICATRICI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE

1. Le Commissioni giudicatrici per l’esame di ammissione sono composte da tre membri scelti tra professori di ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si riferisce il corso.

La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

2. Le Commissioni sono nominate con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti.

Le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente e il Segretario.

3. La prima prova di dottorato deve essere tenuta entro 60 giorni dalla data della lettera di ricevimento del decreto di nomina e i lavori devono essere conclusi nei 40 giorni successivi. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i Commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'amministrazione entro il termine sopra indicato.

Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della legge n. 241/1990.

Art. 9

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal Rettore e si consegue all’atto del superamento dell’esame finale.

L’Università cura il deposito delle tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

2. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Essa deve comunque contenere una esposizione riassuntiva del lavoro svolto, sia in lingua italiana che in lingua inglese e/o in altra lingua straniera indicata dal Collegio dei docenti.

3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione all'esame finale di dottorato è il 30 settembre di ciascun anno. Il termine di scadenza per la presentazione della tesi di dottorato è il 15 dicembre di ciascun anno. Entro tale data, i candidati dovranno far pervenire all’ufficio competente tre copie della tesi di dottorato, ciascuna firmata, dal Tutor e dal Coordinatore del corso di dottorato, corredata della presentazione illustrativa la personalità del dottorando e l’attività scientifico-formativa svolta dallo stesso durante il corso, redatta dal Collegio dei docenti.

Su conforme parere del Collegio dei docenti è prevista la possibilità di prorogare la consegna della tesi fino a trenta giorni dalla data fissata per l'esame.

4. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, previa istanza del dottorando interessato da presentare entro il 15 dicembre, può ammettere il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.

5. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore sentito il Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere.

6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

7. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore entro il 30 dicembre di ciascun anno, e sono tenute a concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso detto termine , la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

8. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca dei corsi con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Verona si svolgono sulla base di un colloquio con il candidato avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione.

Al termine dei lavori la Commissione redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui.

Le proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.

9. La data per la discussione della tesi non può essere disattesa. L'interessato può tuttavia chiedere al Rettore dell'Ateneo di Verona, a causa di particolari circostanze (malattia, forza maggiore) che gli hanno precluso lo svolgimento della prova orale, di essere ammesso a sostenere l'esame con i dottorandi del ciclo successivo.

10. Il dottorando che non abbia superato l'esame finale può ripeterlo una sola volta, previo approfondimento della tesi secondo le indicazioni del Collegio dei docenti.

11.In ogni caso, qualsiasi autorizzazione a superare i termini previsti non può in alcun modo comportare oneri di carattere economico all'Università, nè ulteriore titolo alla borsa di studio.

12.L’Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

Art. 10

BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI

1. Con decreto del Rettore, previa delibera dei competenti organi accademici, saranno determinati annualmente :

a) l’ammontare dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi;

b) il numero, l’ammontare e le modalità di erogazione delle borse di studio.

2. I contributi sono graduati secondo fasce di condizione economica determinate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997;

3. Sono esonerati dai contributi :

- i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 ;

- i titolari di assegno di ricerca;

- i dottorandi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

4. L’importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definitivo nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997, pubblicato nella G. U. n. 116 del 9 giugno 1997.

6. Il numero di borse di studio conferite dalle università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi.

7. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall’università anche mediante convenzione con soggetti estranei all’amministrazione unversitaria, da stipulare in data antecedente all’emanazione del bando, anche in applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;

8. La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso; le rate relative alla borsa di studio sono erogate con cadenza bimestrale .

9. L’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50 per cento.

Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso di dottorato.

10. In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa di studio è corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.

11. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle, concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca del dottorando.

Art. 11

DIRITTI, OBBLIGHI E INCOMPATIBILITA’ DEI DOTTORANDI

1. I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti.

2. Differimenti della data di inizio del corso e/o sospensione della frequenza dei corsi nei seguenti casi:

a) maternità (secondo i principi della L. 1204/71 artt. 4 e 7): eventuale differimento della data di inizio verrà consentito ai dottorandi fino ad un massimo di un anno; in tal caso il dottorando viene ammesso allo stesso anno di corso dell’anno accademico successivo. E’ altresì consentita, per la stessa motivazione, la sospensione della frequenza dei corsi e dell’erogazione della borsa. Tale periodo può essere recuperato con l’autorizzazione del Collegio dei docenti.

b) obblighi di leva: eventuale differimento della data di inizio verrà consentito ai dottorandi fino ad un massimo di un anno; in tal caso il dottorando viene ammesso allo stesso anno di corso dell’anno accademico successivo. E’ altresì consentita, per la stessa motivazione, la sospensione della frequenza dei corsi e dell’erogazione della borsa. Tale periodo può essere recuperato con l’autorizzazione del Collegio dei docenti.

c) grave e documentata malattia: eventuale differimento della data di inizio verrà consentito ai dottorandi fino ad un massimo di un anno; in tal caso il dottorando viene ammesso allo stesso anno di corso dell’anno accademico successivo. E’ altresì consentita, per la stessa motivazione, la sospensione della frequenza dei corsi e dell’erogazione della borsa. Tale periodo può essere recuperato con l’autorizzazione del Collegio dei docenti.

3. Il Collegio dei docenti può proporre al Rettore l’esclusione dal dottorato in caso di:

a) assenza prolungata e non giustificata ai corsi;

b) grave inosservanza delle norme che disciplinano il dottorato;

c) motivato giudizio negativo sull’attività svolta.

4. Ai sensi della L. 14.1.99 n. 4, i vincitori di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, attività assistenziale nell’ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per le attività indispensabili all’espletamento della tesi di dottorato.

5. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa nell’ ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei docenti e su delibera del Consiglio della Facoltà interessata.

L’ attività didattica non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca, non comporta alcun onere per l’Universìità e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della stessa.

6. Non è consentita la contestuale iscrizione ad altro corso di dottorato o scuole di Specializzazione, corsi di laurea e di diploma.

7. I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di esame per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, sono ammessi al dottorato senza borsa di studio, in soprannumero.

In tali casi l’Università di Verona non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.

8. Ai sensi della L. 13 Agosto 1984, n. 476 il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca può chiedere di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruire della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 12

NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e dei regolamenti generali d’Ateneo.

2. E’ abrogato il "Regolamento interno per l’ammissione ed il conseguimento del titolo di dottore di ricerca" emanato con Decreto Rettorale n. 9679 del 24.6.1998.

IL RETTORE

(Prof. Elio Mosele)