UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA

FUNZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI

SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO E DOTTORATI DI RICERCA


 
 

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N. D.R. 10951

     IL RETTORE

     VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n. 6435 del 7.10.94 e pubblicato in G.U. n. 250 del 25.10.1994;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n. 382, e in particolare, gli articoli 68 e seguenti concernenti la istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con le successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168, ed in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
VISTA la Legge 30.11.1989 n. 398 - Norme in materia di borse di studio universitarie;
VISTO il D.P.C.M. 30.4.1997 – Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
    VISTO l’art. 4 della Legge 3.7.98, n. 210, che prevede che le Università, con proprio regolamento, disciplinino l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;
     VISTO il D.M. 30.4.99, con cui è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
     VISTO il proprio D.R. n. 10712 del 20.07.1999 con cui è stato emanato il "Regolamento Dottorato di ricerca", in attuazione delle norme previste dall’art. 4 della Legge 3.7.98, n. 210 e dal D.M. 30.4.99 successivamente modificato con D.R. n. 10948 del 22.12.1999 in conformità alla deliberazione dal Senato Accademico A. adottata nella seduta del 14.12.1999;
     VISTA la relazione del Nucleo di Valutazione Interna in data 13.09.99, relativa ai requisiti di idoneità;
     VISTE le deliberazione del Senato Accademico R. in data 07.09.99 e del Consiglio di Amministrazione in data 24.09.99, con le quali viene approvata l’istituzione dei Corsi di Dottorati di Ricerca e determinato l’importo delle borse di studio, e dei contributi per l’accesso e la frequenza al 15° ciclo dei Dottorati di Ricerca;
DECRETA
ART. 1 - ISTITUZIONE
Presso l’Università degli Studi di Verona è istituito il 15° ciclo dei dottorati di ricerca.
Sono pertanto indetti pubblici concorsi, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati. Per ciascun dottorato viene indicata la durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio e le sedi consorziate.
 
STORIA ECONOMICA: Dualismo economico e trasformazioni sociali in Europa nell’età moderna e contemporanea
Durata: 3 anni               Posti: 3                Borse: 3
  Sedi Consorziate: Udine, Siena, Cattolica di Milano
 
ECONOMIA POLITICA
Durata: 3 anni                Posti: 3                Borse: 2
Curricula: Metodi matematici per l’Economia, Macroeconomia, Microeconomia, Econometria, Economie dell’Europa dell’Est, Economia Sociale.
 
 IL DIRITTO PRIVATO EUROPEO DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
Durata: 3 anni                Posti: 3                Borse: 2
Sedi Consorizate: Teramo, Trieste
Curricula: Tutela del consumatore, Organizzazione societaria, Disciplina dei rapporti obbligatori.
 
 FILOSOFIA
Durata: 3 anni                Posti: 3              Borse: 2
Sedi Consorziate: Trento, Bologna
Curricula: Fenomenologia , ontologia, metafisica - Filosofia della religione
BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLE SCIENZE BIOMEDICHE
Durata: 4 anni                Posti: 3              Borse: 3
Finanziamenti: 2 borse Università di Verona, 1 borsa Glaxo Wellcome S.p.A.
Sedi Consorziate: Glaxo Wellcome S.p.A.- Verona
Curricula: Farmacologia, Biologia Molecolare, Immunologia, Biologia Cellulare, Morfologia, Elettrofisiologia, Genetica
 
FISIOPATOLOGIA METABOLICA CONGENITA
Durata: 3 anni Posti: 3 Borse:2
Sedi Consorziate: Ancona
Curricula: Sperimentale di base, Sperimentale applicativo.
 
MICROBIOLOGIA DI BASE ED APPLICATA
Durata: 4 anni                Posti: 3                Borse: 2
Sedi Consorziate: Ancona, Parma, Trieste
Curricula: Microbiologia Clinica, Microbiologia Applicata, Batteriologia, Virologia, Virologia Molecolare, Parassitologia, Micologia Medica.
 
 SCIENZE BIOCHIMICHE
Durata: 4 anni                Posti: 3                Borse: 2
 
PATOLOGIA ONCOLOGICA UMANA
Durata: 4 anni                Posti: 3                Borse: 2
Sedi Consorziate: Torino, Firenze, Ancona
Curricula:
I curricula sono finalizzati a formare persone preparate a sviluppare ricerche biomediche con particolare riguardo alle applicazioni di moderne tecniche di biologia molecolare (DNA, RNA, proteine) e alla creazione e studio di modelli di neoplasie in vitro e in vivo per l’approfondimento della patogenesi delle neoplasie umane ed all’individuazione di marcatori molecolari utili ai fini diagnostici, prognostici e di risposta alla terapia.
BIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARE CELLULARE
Durata: 4 anni                Posti: 3                Borse: 2
Curricula: Biochimica - Biologia e fisiologia cellulare - Biologia molecolare - Difese Biologiche - Immunologia e immunochimica - Infiammazione - Oncologia - Patologia cellulare - Patologia molecolare - Analisi d’immagine - Analisi di proteine - Analisi di acidi nucleici - Modelli sperimentali in vivo e in vitro.
 
SCIENZE PSICOLOGICHE E PSICHIATRICHE
Durata: 4 anni                Posti: 4                Borse: 3
Curricula: Psicologia Generale, Neuropsicologia, Psichiatria Epidemiologica, Psicologia Medica, Psicoterapia.
 
SCIENZE GASTROENTEROLOGICHE E CHIRURGICHE DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE E NEOPLASTICHE EPATOBILIARI E PANCREATICHE
Durata: 4 anni                Posti: 3                Borse: 2
Curricula: Pancreatologico ed epatologico.
 
NEUROSCIENZE
Durata: 4 anni                Posti: 6                Borse: 6
Curricula: Neurofisiologia, Neurobiologia, Neuroscienze Cognitive, Neuroanatomia, Neurologia, Neuropatologia e Neurobiologia Applicata, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia Clinica, Neurochirurgia Sperimentale, Oftalmologia Sperimentale
 
SCIENZE CHIRURGICHE
Durata: 4 anni                Posti: 3                Borse: 2
Curricula:
1) Fisiopatologia del Paziente Chirurgico critico
2) Chirurgia dell’obesità
3) Chirurgia malformativa
 
SCIENZE FORENSI
Durata: 3 anni                Posti: 3                Borse: 2
Sedi Consorziate: Pavia, Padova
 
BIOTECNOLOGIE AGROINDUSTRIALI
Durata: 3 anni                Posti: 3             Borse: 2
Sedi Consorziate: Parma, Padova, Viterbo
Curricula: Biochimico, Genetico, Ambientale, Industriale
 
INFORMATICA
Durata: 3 anni                Posti: 3           Borse: 2
Curricula: indirizzo linguaggi e metodi formali, indirizzo multimedia, indirizzo architetture e sistemi, indirizzo robotica.
 
Il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici e privati.
L’aumento delle borse di studio può determinare l’incremento dei posti globalmente messi a concorso.
 
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea conseguita in Italia, o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
I candidati, in possesso di titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno – unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al quale intendono concorrere – farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri  ai corsi di laurea delle università italiane.
Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione i titolari di assegni di ricerca.
 
ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, devono essere indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi di Verona e presentate o inviate tramite servizio postale al Settore Diritto allo Studio e Dottorati di Ricerca – Via S. Francesco, 22 - 37129 Verona - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a la data dell'Ufficio Postale accettante.
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Nella domanda il candidato deve dichiarare con precisione, sotto la propria responsabilità:
 
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico e il recapito eletto ai fini del concorso. Possibilmente per quanto riguarda i cittadini comunitari ed extracomunitari, un recapito italiano o l’indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio;
b) la propria cittadinanza;
c) l’esatta denominazione del corso di dottorato cui intende partecipare;
d) la laurea posseduta, la data e l’Università presso cui è stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Università straniera, nonché la data del decreto rettorale con il quale è stata dichiarata  l’equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalità che  saranno fissate dal Collegio dei docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare  tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
ART. 4 – PROVE D’ESAME
L’esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica.
E’ compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
All’atto dello svolgimento della prova orale, il candidato potrà presentare alla Commissione titoli e pubblicazioni al fine di dimostrare la propria attitudine alla ricerca scientifica.
Il diario della prova scritta, con l’indicazione della sede, del giorno, del mese e dell’ora in cui la medesima avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova.
E’ ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
La comunicazione della data della prova orale avverrà in sede concorsuale da parte della Commissione giudicatrice, e dovrà essere fissata almeno 20 gg. dopo la prova scritta. Nel caso in cui tutti i candidati presentino richiesta scritta di rinuncia del preavviso di 20 giorni previsto dalle vigenti norme, la prova orale potrà essere sostenuta subito dopo la correzione della prova scritta.
In caso contrario la Commissione comunicherà ai candidati la data in cui potranno prendere visione dell’elenco degli ammessi alla prova orale.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60.
Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, che verrà affissa, nel medesimo giorno, nella sede d’esame in cui si è svolta la prova.
I candidati sono ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
In caso di parità di voti prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.4.97 e successive modificazioni.
L’esame di ammissione può essere sostenuto anche in lingua straniera, su richiesta dell’interessato e previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d’identità, patente di guida, passaporto, tessera postale, porto d’armi.
 
ART. 5 – COMMISSIONI GIUDICATRICI
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno nominate dal Rettore sentito il Collegio docenti, e sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si riferisce il corso. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca.
 
ART. 6 – AMMISSIONE AI CORSI
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l’ordine della graduatoria, entro tre mesi dall’inizio del corso. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
 
ART. 7 – DOMANDA DI ISCRIZIONE
I concorrenti risultati vincitori devono presentare o far pervenire al Settore Diritto allo Studio e Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di Verona, Via S.Francesco, 22, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione al corso di dottorato corredata dei seguenti documenti:
- fotocopia del documento d’identità (in carta libera), debitamente firmata;
- ricevuta del versamento previsto dall’art. 11;
- ricevuta del versamento del contributo per la polizza assicurativa infortuni;
I dottorandi che intendono fruire della borsa di studio devono inoltre produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
La suddetta domanda dovrà inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
a) laurea posseduta;
b) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di dottorato per tutta la durata del corso suindicato;
c) di non essere iscritto/a ad altro corso di diploma, di laurea o di scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’inizio del corso, ad eccezione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle Scuole Mediche disciplinate dal D.L.vo 257/91;
d) di non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
 
ART. 8 – BORSE DI STUDIO
Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo lordo non superiore ai 15 milioni di lire, verrà conferita, ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente una borsa di studio dell’importo annuale di L. 20.450.000, assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l’anno in cui si è verificato e comporta l’obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite.
Le borse di studio verranno assegnate secondo l’ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici.
La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso, da far pervenire al Settore Diritto allo Studio e Dottorati di Ricerca il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.
In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa di studio è corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
L’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero nella misura del 50 per cento.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.
I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio, anche nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell’assegno di ricerca.
 
ART. 9 – CONTRIBUTO PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA AI CORSI
L’ammontare annuo dei contributi per l’accesso ai corsi e per la relativa frequenza è di L. 1.500.000.= (graduato secondo fasce di condizione economica definite in analogia con il bando per l’attribuzione di borse di studio e l’ottenimento dell’esonero tasse e contributi per l’A.A. 1999/2000, emanato con proprio decreto n. 10670 del 28.6.1999)
Sono esonerati preventivamente dal contributo per l’accesso e la frequenza dei corsi:
- i dottorandi titolari di borse di studio conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art. 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
ART. 10 – OBBLIGHI DEI DOTTORANDI
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato avranno l’obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull’attività e le ricerche svolte al Collegio dei Docenti, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione dell’assiduità e dell’operosità dimostrata dall’iscritto al corso proporrà al Rettore l’esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di ricerca.
E’ previsto il differimento della data di inizio del corso e/o sospensione della frequenza dei corsi nei casi maternità, obblighi di leva e grave e documentata malattia. I periodi di sospensione possono essere recuperati con l’autorizzazione del Collegio dei docenti.

I vincitori di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, attività assistenziale nell’ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per le attività indispensabili all’espletamento della tesi di dottorato.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa nell’ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei docenti e su delibera del Consiglio della Facoltà interessata.

L’attività didattica non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca, non comporta alcun onere per l’Universìità e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della stessa.

I dottorandi non possono essere iscritti ad altro corso di diploma, di laurea o di scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’inizio del corso, ad eccezione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle Scuole Mediche disciplinate dal D.L.vo 257/91;
I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di esame per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, sono ammessi al dottorato senza borsa di studio, in soprannumero.

In tali casi l’Università di Verona non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.
 
 

ART. 11 – DIPENDENTE PUBBLICO
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca può chiedere di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruire della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
ART. 12 – CONSEGUIMENTO TITOLO
Il titolo di dottore di ricerca è conferito a conclusione del corso dal Rettore e si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell’esame finale saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformità al Regolamento di Ateneo.
 
ART. 13 – NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
 

Verona, 22.12.1999

IL RETTORE
(Elio MOSELE)